La questione ambientale, con particolare riferimento al problema dei rifiuti, è notoriamente delicata e oltremodo attuale. Ogni giorno i mass media diffondono notizie sull’argomento: discariche abusive, roghi di rifiuti abbandonati e quant’altro.
Ebbene, nel nostro piccolo, anche noi cittadini abbiamo il dovere di rispettare l’ambiente e in virtù di ciò, non possiamo certo permetterci di abbandonare i nostri rifiuti domestici per strada o chissà dove. Abbiamo, infatti, l’obbligo di smaltirli nel rispetto delle norme in materia e secondo il ciclo o i regolamenti stabiliti dal proprio comune di residenza.
Abbandonare i rifiuti per strada, magari lanciandoli dalla propria auto, è veramente un gesto di grande inciviltà e dalle gravi conseguenze. Le materie contenute nel sacchetto, sono, infatti spesso non biodegradabili ed in grado d’inquinare l’ambiente (si pensi ad esempio alle pile elettriche o alle plastiche).
L’abbandono di rifiuti è vietato dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006)
La legge vieta esplicitamente di abbandonare rifiuti di ogni genere (liquidi o solidi) sia sul suolo che nel sottosuolo. Ovviamente tale divieto è esteso anche alle acque superficiali (mari, laghi, fiumi) ed a quelle sotterranee (falde acquifere) [Art. 192 D.l. 152/2006].
Privati
In particolare, secondo la normativa in vigore, se è un privato cittadino ad abbandonare o depositare rifiuti dove non è consentito, egli sarà soggetto ad una sanzione amministrativa, che vada € 300 a € 3.000. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio [Art. 255 D.l. 152/2006].
Esiste poi il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni: al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi [Art. 232 ter D.l. 152/2006]. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniariada € 30 a € 150. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio.
Aziende
Se a trasgredire è un’azienda che abbandona o deposita in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, ci sono sanzioni penali, che possono includere la pena dell’arresto da 3 mesi fino a 1 anno e multe da € 2.600 fino a € 26.000, oppure con la pena dell’ arresto da 6 mesi fino a 2 anni e multe da € 2.600 fino a € 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. E’ inoltre prevista ai sensi dell’art. 260 ter comma 4 dello stesso decreto la confisca del mezzo, per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Potrebbero poi esserci ulteriori sanzioni aggiuntive ancora più salate se l’azienda che commette l’infrazione ha l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
Sia che si tratti di privati o di aziende il responsabile è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere.